RESPONSABILITA’ PER ALLAGAMENTI DA RETE FOGNARIA PUBBLICA

Il proprietario delle condotte fognare (comune) risponde dell’ allagamento causati dalla propria rete fognaria in qualità di custode.

A ribadirlo è la Cass. n.13945 del 7-7-2016.

Il caso: un condomino conviene in giudizio il Comune di Roma chiedendo che la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’allagamento del locale ad uso garage di sua proprietà, dovuto alla cattiva manutenzione della rete fognaria comunale alla quale era allacciata quella del fabbricato. Il Comune si difende eccependo il fatto colposo del creditore che avrebbe concorso al verificarsi dell’evento impedendo il verificarsi dell’allagamento.

La questione, rigettata dai Giudici di merito, arriva alla Suprema Corte che, confermando un orientamento consolidato, dichiara che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito (sentenza 19 marzo 2009, n. 6665).

In tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino è causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l’art. 1227, primo comma, cod. civ., ma l’art. 2055, primo comma, cod. civ., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno.

In altre parole, la responsabilità del comune di Roma non può essere diminuita, rispetto al condomino danneggiato, neppure ipotizzando un concorso di colpa del condominio, perché la mancata presenza di un sistema antirigurgito potrà, semmai, avere rilievo in un eventuale giudizio di regresso promosso da Roma Capitale nei confronti del condominio, ma non in questa sede.

Il testo della sentenza è consultabile qui.

(7 m.ti w-l)

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