Se tre civici non costituiscono un unico condominio, la domanda di risarcimento dei danni va proposta nei riguardi del solo condominio che vi ha dato origine; se invece costituiscono un unico condominio, non si può citare in giudizio un solo civico, dovendosi citare in giudizio l’amm.re dell’intero condominio, benché questi sia amministratore di tutti i civici.
E’ questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12641 del 17-06-2016, che conferma il principio già espresso da Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363, negando una legittimazione processuale del condominio parziale, tale da poter sostituire il condominio dell’intero edificio.
Il caso: un terzo, titolare di una attività commerciale, subisce un danno a causa del crollo di un muro di un edificio condominiale, posto al civico 13, che cita in giudizio; nel corso del processo, si scopre che il civico evocato in giudizio fa parte di un complesso condominiale più grande, rappresentato dai civici 13-15-17, e che il muro in questione appartiene al solo civico 15, e quindi si discute se il quest’ultimo condominio possa ritenersi validamente evocato in giudizio, essendo l’amm.re lo stesso, pur essendo stato citato solo un altro civico (il danneggiato sostiene cioè che, essendo l’amm.re unico per i tre civici, il fatto che si sia costituito sono per il civico evocato in giudizio non esclude che sia presente in rappresentanza dell’intero condominio, così da considerare il processo pendente tra le giuste parti). La risposta è -ovviamente- negativa.
Il testo integrale della sentenza, che si apprezza soprattutto per la estrema chiarezza con cui tratta del cd. difetto di legittimazione passiva, è consultabile qui.
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