La suprema Corte, con la sentenza 5426/2016, riconosce che, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta all’amministratore qualora il giudizio sotteso sia stato promosso dal condominio senza che i singoli condomini siano stati parte in causa.
La sentenza conferma la Cass., S.U., n. 19663 del 2014, per la quale «in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei condomini.
Si tratta di sentenze che trovano la loro ragion d’essere in ragioni prettamente pratiche (la necessità di evitare un buco nelle casse statali ove prevalesse l’opposto orientamento), che confermano la minima soggettività del condominio senza portare ad una vera e propria personalità giuridica del medesimo.
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