La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5214 del 16-03-2016, conferma che allorché una proposta tecnica proveniente da una società di progettazione sia accettata dal condominio, il contratto si conclude con tale società anche se poi, potendo gli incarichi essere svolti materialmente solo da una persona fisica, nei verbali assembleari si indichi come tecnico e direttore dei lavori il suo legale rappresentante, essendo ciò giustificato proprio dal fatto che la carica avrebbe potuto essere assunta solo da una persona fisica.
Rilevano i Giudici come la divergente posizione delle parti processuali era nata dalla mancanza di chiarezza da parte della società stessa e, per essa, dal suo amministratore architetto, il quale non aveva opportunamente discriminato l’attività organizzativa e di fornitura di servizi da quella prettamente riferita all’opera intellettuale di pertinenza del professionista; che dal verbale condominiale si evinceva il riferimento alla proposta della società (per cui era da escludersi che lo stesso contratto si fosse concluso non già con la società, ma con il professionista); e che il professionista non aveva dimostrato l’esistenza di specifici incarichi personalmente conferitigli in aggiunta rispetto a quelli eseguiti e fatturati dalla società da lui stesso rappresentata.
La Corte di Appello di Roma, analizzando il verbale assembleare di conferimento dell’incarico, aveva infatti già correttamente ritenuto che si trattasse di una proposta offerta dalla società ed accettata dal condominio, precisando che l’indicazione dell’architetto come direttore dei lavori si spiegava proprio in virtù del fatto che la carica avrebbe potuto essere assunta solo da una persona fisica, per cui il mancato specifico riferimento alla società quale destinataria dell’incarico – secondo la Corte d’Appello – non era rilevante, sussistendone l’esplicito riferimento mediante l’espresso richiamo alla proposta da quella presentata.
La mancanza di prova di incarichi aggiuntivi rispetto a quelli eseguiti e fatturati dalla società e, quindi, la sostanziale duplicazione delle partite di credito spiegano, infine, la non accoglibilità della domanda dell’architetto.
La sentenza, il cui contenuto integrale è consultabile qui, è espressione del principio (fondamentale in tema di condominio) per il quale la competenza in materia di lavori straordinari è sempre e solo dell’assemblea, che si esprime all’esterno solo ed esclusivamente attraverso i relativi verbali, unica fonte di ogni diritto ed obbligo verso il condominio ed i suoi compartecipi.
(7 m.ti w-l)
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