La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1234 del 25/01/2016, ribadisce che la transazione avente ad oggetto un diritto obbligatorio (nella fattispecie l’esecuzione di lavori di riparazione a spese del condominio), e non uno reale, è validamente approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 cc..
Come più volte affermato dalla Corte, in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014 (Rv. 629340; Sez. 2, Sentenza n. 4258 del 24/02/2006 Rv. 587176).
Poiché la delibera al vaglio della Suprema Corte riguardava una transazione con cui si prevedeva l’esecuzione di lavori di riparazione -a spese del condominio- per eliminare infiltrazioni alla proprietà di un condomino, e quindi oggetto della transazione era un mero diritto obbligatorio quale è l’assunzione di un obbligo di fare nei confronti di un terzo, era possibile per l’assemblea dei condomini deliberare a maggioranza.
Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.
(4 m.ti w-l)
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