SCROSTAMENTO E RIGONFIAMENTO INTONACO? COLPA DELL’APPALTATORE

Anche lo scrostamento e il rigonfiamento dell’intonaco di un fabbricato, non realizzato a regola d’arte e perciò fenomeno destinato ad aumentare nel tempo, cagionando una menomazione della fruibilità del bene, determina un difetto di costruzione rientrante nella garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. a carico dell’appaltatore.

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 456 del 14/01/2016 secondo cui nella fattispecie la garanzia va applicata anche se il degrado era limitato e non comportava problemi alla statica.

Il Processo

Il Tribunale di Torino aveva rilevato che la domanda del Condominio, tesa all’ottenimento del risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1669 cod.civ., era fondata in relazione al lamentato distacco di intonaco; pur avendo il consulente accertato che il vizio non comprometteva le condizioni statiche e la salubrità dello stabile, occorreva considerare che l’intonaco aveva la funzione di protezione delle pareti del fabbricato dagli agenti atmosferici in relazione al dilavamento da parte dell’acqua piovana; la cattiva realizzazione degli intonaci in futuro avrebbe compromesso la conservazione della muratura con conseguente riscontro nella fattispecie di un grave difetto.

La Cassazione, quindi, conferma il dictum del Tribunale e della Corte di Appello, che hanno fatto corretta applicazione della norma citata tenuto conto che, in tema di responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell’art. 1669.cod. civ., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quale, ad esempio, l’intonaco) incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.

La sentenza ha verificato lo scrostamento e il rigonfiamento dell’intonaco conseguente a una esecuzione non a regola di arte, attesa la rasatura di poco spessore che in talune zone non copre pietre e mattoni dei muri perimetrali oltre alla presenza di muffe in zone connotate da scarsa qualità del legante: il fenomeno era destinato a incrementarsi determinando una menomazione della fribilità dell’immobile, seppure il degrado era limitato e non sussistevano problemi di statica.

(7 m.ti w-l)

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