In caso di cancello automatico difettoso che crei danni al veicolo di un condomino a causa della chiusura asimmetrica dell’impianto il condominio sarà responsabile del danno a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c. se, nonostante l’acclarato pericolo di malfunzionamento, il condominio ha continuato a far funzionare il cancello guasto considerando improbabile l’ipotesi di un sinistro che, invece, è avvenuto.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Trento nella sentenza n. 316/2015.
L’apparato automatico presentava un malfunzionamento laddove un’anta del cancello rimaneva aperta mentre l’altra chiusa: giustificato per il condomino, dunque, fare affidamento nella stabilità della posizione del cancello, non sospettando che la struttura fosse, invece, ancora in movimento. Ed è per questo motivo che la manovra in cortile effettuata dal condomino, neppure salvato dalle fotocellule, si risolve con un danneggiamento a causa della struttura automatizzata.
Tale impianto, chiarisce il giudice, è sottoposto alla direttiva europea macchine e quindi il proprietario esclusivo di un appartamento nel condominio va considerato quale consumatore e gli viene riconosciuto un “elevato livello di tutela” dal codice del consumo.
In tal senso, non assume alcuna rilevanza la circostanza che ad effettuare la manovra coinvolta nel sinistro sia stato un condomino, quindi una persona a conoscenza delle anomalie di funzionamento dell’impianto automatico: anzi, secondo il giudice ciò denota a fortiori il potenziale pericolo, tanto più per chi è del tutto estraneo, allorché si ha una parziale visuale di esso.
(4,5 m.ti w-l)
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