Con la sentenza n. 305/2016, depositata il 12 gennaio, la Cassazione afferma che la deliberazione assembleare, con la quale è stata decisa a maggioranza l’esecuzione di lavori straordinari ricomprendenti anche interventi sul balcone di proprietà esclusiva di un condomino, è affetta da nullità, poiché l’assemblea condominiale non può disporre a maggioranza anche per quanto concerne beni appartenenti esclusivamente ai singoli condomini.
Poiché la nullità è rilevabile di ufficio (cfr. nostro articolo NULLITA’ DELIBERA RILEVABILE SEMPRE DI UFFICIO), il Giudice può sempre rilevarla d’ufficio in un giudizio conseguente all’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di crediti condominiali.
Il rilievo di ufficio è limitato alla nullità della delibera condominiale, mentre tale attività gli è preclusa per le delibere annullabili.
Nella fattispecie il condominio aveva approvato a maggioranza la delibera di effettuazione dei lavori ai balconi di proprietà esclusiva ed aveva richiesto ai proprietari il pagamento delle somme relative.
(3 m.ti w-l)
TEAMACAI
Buongiorno, volevo realizzare un garage a confine e devo chiedere al confinante, che è un condominio, la deroga alla distanza dai confini. Tale deroga con che maggioranza deve essere approvata?
Egr. Utente,
ci vuole la unanimità.
saluti
TEAMACAI
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