Per la Corte di Cassazione, Sez. Civile II, sentenza n. 11445 del 03/06/2015, la risposta è senz’altro affermativa.
Allacciare i servizi igienici di una unità immobiliare che ne è sprovvista alle reti condominiali è quasi sempre possibile e lecito. Ciò anche se il detto bene non risulti ad uso residenziale.
Al riguardo il condominio non può opporre, per il diniego del consenso, la circostanza che in tal caso vi sarà un mutamento d’uso dell’immobile, ma deve dimostrare che l’allaccio incide sulla funzionalità dell’impianto.
Al Giudice civile, pertanto, non compete motivare sulla osservanza della legislazione urbanistica, qualora non venga in contestazione che un diverso uso della porzione esclusiva si ripercuote illecitamente sui beni comuni.
Questo, in estrema sintesi, quanto statuito in merito dalla Suprema Corte di Cassazione con la enunciata sentenza.
(2,5 m.ti w-l)
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