Il condominio non può approvare il bilancio che prevede la ripartizione di alcune spese contro i criteri stabiliti dal regolamento condominiale se ciò non avviene per via convenzionale tra tutti i condomini (cfr. Cass. 7708/2007).
In tal caso la delibera è nulla e non annullabile e, pertanto, non sarà applicabile la norma di cui all’art. 1137 del codice civile prevedente la richiesta giudiziale di annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Con la conseguenza che il condomino a cui venga richiesto il pagamento degli oneri potrà sempre rivendicare in ogni momento la violazione dell’art. 1123, 2° comma, del codice civile.
Questo in sintesi anche quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 17268 del 28/08/2015.
Il caso: un condomino riceve un decreto ingiuntivo dall’amministratore di condominio per il pagamento della quota millesimale delle riparazioni effettuate nei box e nello scivolo di accesso, ma il condomino non è proprietario di alcun box, e ciò nonostante, per una svista o per qualunque altro motivo, non abbia impugnato la delibera dell’assemblea che ha ripartito le spese applicando erroneamente le tabelle millesimali generali.
A quel punto egli può proporre opposizione al decreto ingiuntivo e venire esonerato, dal giudice, dal pagamento di quanto richiestogli.
Infatti, afferma la Cassazione, l’impugnazione contro le deliberazioni assembleari condominiali – e la disciplina relativa, anche in ordine ai termini di decadenza della relativa azione – riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle, come nel caso esaminato.
Nel caso di prima l’assemblea, infatti, aveva operato a maggioranza una ripartizione che non trovava riscontro nel Regolamento di condominio e che non era riconducibile alla norma generale che suddivide tra tutti i proprietari le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni.
(6 m.ti w-l)
come sono ripartite le spese sulle parti comuni esterne? (piazzale, rampa d’ accesso, ecc.)
Eg. Utente,
salvo diverse prescrizioni del regolamento, con la tabella di proprietà.
saluti
TEAMACAI