QUORUM NON MODIFICABILI ANCHE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Cassazione, con la sentenza 19131/2015, ha chiarito il principio secondo il quale in tema di condomino le maggioranze necessarie per approvare le deliberazioni sono quelle inderogabilmente previste per legge ai fini sia del conteggio del quorum costitutivo che di quello deliberativo, e ai fini del quorum costitutivo e deliberativo richiesto dalla legge per le delibere condominiali devono devono sempre considerarsi, sotto il profilo delle presenze e dei millesimi, anche i condomini anche in potenziale conflitto di interesse con il condominio i quali possono astenersi dal voto ma non sono obbligati.

In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, ciascun condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, evidenzia quindi dapprima che il regolamento condominiale non può in alcun modo derogare le norme richiamate dal 4° comma dell’art. 1138 del codice civile (tra cui anche l’art. 1136 del c.c.), sicché i quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea non possono modificarsi in misura minore neppure per contratto, giungendo così alla conclusione che i condomini in potenziale conflitto d’interesse con il condominio vanno considerati dei quorum, anche perché possono, e non necessariamente devono, astenersi dall’esercizio del diritto di voto.

Pertanto, anche in presenza di conflitto d’interessi, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge ed in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.

Con questa sentenza si crea un opposto orientamento delle argomentazioni della sentenza n. 1201 del 2002.

Conforme alla sentenza in commento infine da ultimo la Cass. n. 1853 del 25.01.2018.

(5 m.ti w-l)

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