In tema di condominio le decisioni prese dall’assemblea, a norma dell’articolo 1136 Cc, sono obbligatorie e produttive di effetti per tutti i condomini, compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti salvo che la loro esecuzione sia sospesa per ordine dell’autorità giudiziaria in sede di ricorso ai sensi dell’articolo 1137 Cc.
Quindi «la mancata comunicazione delle delibere dell’assemblea condominiale non esime il condomino del conseguente pagamento delle quote di spettanza che tali risultino dai verbali, ferma la possibilità di impugnare tali delibere».
A sancirlo è la sentenza 723/15 della terza sezione civile della Corte d’appello di Milano che ha rigettato il ricorso di una condomina volto ad evitare il pagamento per una pretesa nullità delle delibere condominiali relative all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di diversi anni perché non convocata alle varie assemblee e con verbali mai comunicatele.
Verbali dai quali risultava una sua morosità di oltre 6 mila euro nei confronti del condominio.
La donna avrebbe dovuto esperire azione di impugnazione delle delibere ai sensi dell’art. 1137 cc; nel caso in esame le delibere, non impugnate, sono valide ed eseguibili indipendentemente dalla preventiva comunicazione del relativo verbale.
(4 m.ti w-l)
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