E’ circostanza non molto nota che il dipendente della PA non possa svolgere ulteriori attività oltre a quella pubblica; in alcuni casi il divieto è assoluto (p.e. dipendente delle Forze Armate), in altri relativo, occorrendo l’autorizzazione del superiore.
La violazione di tale principi sottopone il dipendente pubblico a responsabilità contabile, con obbligo di risarcire il danno.
Tutto ciò tende a garantire il proficuo svolgimento delle mansioni dei pubblici dipendenti, i quali prima devono impegnarsi ad assicurare il buon andamento degli uffici e poi sotto il controllo dell’Amministrazione possono essere autorizzati ad esercitare altre attività professionali.
E’ recente, per esempio, la notizia del professore che, senza autorizzazione, svolgeva contestualmente l’attività di ingegnere e di amministratore di condominio, e che dovrà risarcire il danno per tutti i compensi guadagnati senza il consenso dell’Amministrazione.
Nel caso di specie il professore, oltre a svolgere l’attività di insegnante, si occupava di altre due distinte attività:· quella di amministratore per conto di numerosi condomini situati nella Provincia di Pisa; · quella di libera professione (ingegnere).
Le attività venivano svolte contestualmente senza una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione, trasgredendo così ai suoi doveri d’ufficio, in quanto ai sensi dell’art. 508 del D.lgs. n. 297/1994 “ è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
La Corte dei conti, con sentenza deposita l’8 settembre 2014 n. 159 ha stabilito che gli insegnanti non possono svolgere attività di amministratore condominiale. I Giudici hanno quindi condannato il docente-amministratore a rifondere 59.200 euro di danno erariale in quanto il docente svolgeva attività di amministratore condominiale e di ingegnere, senza neppure averlo comunicato al preside che può autorizzare una attività “extra” solo se si arrechi pregiudizio a quella di docente (articolo 508 del Dlgs 297/1994).
La fattispecie esaminata è stata oggetto anche di alcuni precedenti giurisprudenziali. Sia la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n.487 del 29 luglio 1991) che quella giurisprudenza contabile (Sez.II n.299 del 2 agosto 2010) prevede una preventiva autorizzazione. Infatti, la disciplina dettata per il personale docente ex art. 508 del D.lgs. n.297/94 individua compiutamente le incompatibilità già oggetto, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in genere ex dell’art. 58 del D.lgs. n.29/93, testo poi riprodotto nell’art. 53 del D.lgs. 165/01.
“L’attività retribuita di amministratore di condomini costituisce esercizio di libera professione consentita al personale docente delle scuole statali, a norma del comma 15 dell’art. 508 d.lg. n. 297 del 1994, soltanto dietro autorizzazione del direttore didattico o del preside; pertanto, lo svolgimento di essa senza tale autorizzazione configura violazione degli obblighi d’ufficio produttiva di danno erariale”.
In sintesi, la carenza di autorizzazione per entrambe le prestazioni extra-scolastiche impedisce la legittima percezione dei compensi, circostanza colpevolmente ignorata dal professore che svolgeva attività extra-scolastiche almeno fin dal 1994.
Ma se tutto ciò riguarda, però, il rapporto ente-dipendente pubblico, cosa ne è del rapporto condominio-amministratore/dipendente pubblico?
Ci sono conseguenze negative in capo al condominio che si avvalga della prestazione di un dipendente pubblico?
La risposta è positiva, potendo il condominio incorrere in pesantissime sanzioni pecuniarie amministrative.
Ed infatti, ai sensi dell’art.58, comma 6 e 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, << …i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza. Sono, altresì, comunicati, in relazione a tali conferimenti d’incarico in ragione d’anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l’espletamento dell’incarico>>.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/1997, <<Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell’articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell’articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici>>.
Attenzione, quindi, a dare incarichi a dipendenti pubblici ed a retribuirli; si potrebbe essere condannati a pagare il doppio di quanto già corrisposto all’amm.re/dipendente della P.A..
Come dire: oltre al danno la beffa!
(14 m.ti w-l)
TEAMACAI
Buongiorno, per quale motivo devono pagare anche i condomini nulla sapendo? Come tutelarsi in caso arrivino multe anche ai condomini?
Egr. Sig. Piero,
la legge stessa prevede tali limiti e sanzioni, e per principio generale <<la legge non ammette ignoranza>>, come certamente a Lei ben noto.
Se lei poi non sapeva che l’amm.re fosse un doppiolavorista, allora potrebbe forse difendersi da una richiesta in tal senso avanzata dallo Stato. E’ comunque circostanza difficile a verificarsi ed a provarsi.
Saluti
TEAMACAI
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Stimata associata,
In teoria si. Ma poi il condominio otterrà dal giudice il diritto ad accedere alla unità immobiliare per verificare il contatore e tutte le spese di causa finiranno sul condomino, responsabile attraverso il suo inquilino per non aver consentito la lettura. Peraltro, conosciuti i consumi successivamente si fovranno fare i conguagli. I consumi stimati sono fatti sempre salvo conguaglio finale.
Saluti
TEAMACAI