L’assemblea condominiale può prevedere, con decisione deliberata a maggioranza, la facoltà per tutti gli condomini di parcheggiare la seconda autovettura davanti o in prossimità del proprio garage, all’interno di un’area comune, purché lo spazio disponibile per il transito rimanga sufficiente e senza che questo comporti un mutamento della destinazione del bene comune.
Ad affermarlo è il Tribunale di Vicenza con la sentenza 984/2015, che ha rigettato la domanda proposta da un condòmino che aveva manifestato la sua contrarietà a questa scelta impugnando la delibera.
La decisione dell’assemblea, approvata a maggioranza, prevedeva la possibilità per tutti i condòmini di parcheggiare la seconda automobile dinanzi al box auto, in maniera tale da permettere comunque il transito agli altri veicoli.
Tuttavia, secondo uno dei condòmini, lo spazio in tal modo occupato dalle macchine poteva arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato poiché avrebbe potuto «compromettere la tempestività e l’efficacia di eventuali interventi di soccorso, ovvero l’accesso ed il transito di mezzi quali ambulanze o veicoli dei vigili del fuoco», nonché provocare una «alterazione della misura del godimento dello spazio comune a vantaggio di alcuni condòmini ed in pregiudizio di altri».
Il Tribunale è però in disaccordo con le tesi del condòmino.
Secondo il Tribunale, infatti, la decisione assembleare non ha introdotto una ulteriore modalità di utilizzo dello spazio comune, ma ha solo consentito ai condòmini di parcheggiare le loro autovetture in apposite aree individuate, con uno spazio libero per il passaggio degli altri veicoli che rimane – secondo la planimetria – in ogni caso di circa 3 metri, ovvero uno «spazio più che sufficiente al transito di un’ambulanza ed anche di un mezzo dei vigili del fuoco di medie dimensioni».
Inoltre – osserva il giudice – la decisione dell’assemblea attribuisce la possibilità di parcheggiare la seconda auto a tutti i condòmini, con la conseguenza che il fatto che se uno di essi non voglia usufruire di tale facoltà «non significa certo che la delibera abbia introdotto una disparità di trattamento nel godimento della cosa comune», quindi tale decisione rientra tra quelle per le quali l’articolo 1136 del Codice civile prevede il voto favorevole della maggioranza dei condomini, rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio.
(7 m.ti w-l)
TEAMACAI
Per applicare una sanzione contenuta in un regolamento di natura assembleare qual’e la procedura da seguire,dopo aver tentato una mediazione pacifica da parte dell’amministratore?
Nello specifico si tratta di un condomino che parcheggia ripetutamente la sua auto nella corsia box nonostante il divieto.
Stimate associate,
è necessario che la sanzione sia pecuniaria e che sia contenuta nel regolamento (anche assembleare). La sanzione deve essere max di €.200 per ogni infrazione; in caso di recidiva, può applicarsi una maggiorazione sino al massimo di legge, pari ad €.800. Tali somme vengono devolute al fondo per la gestione ordinaria tenuto dall’amm.re. Spetta esclusivamente all’amm.re in carica procedere ad elevare la relativa contestazione al condomino, anche a mezzo lettera racc. a.r.; l’amm.re riferisce poi alla prima assemblea utile, perché spetta esclusivamente all’assemblea la irrogazione sulla sanzione da applicare, sentiti –ove occorra- i sanzionandi ove lo richiedano; l’assemblea delibera con le maggioranze di cui all’art. 1136 del codice civile.