L’art. 1136, co. 1°, c.c., prevede l’intervento in assemblea semplicemente dei “condomini”.
La qualità di condomino va riconosciuta a coloro che risultano acquirenti di unità immobiliari facenti parte del condominio in base ad atti pubblici o scritture private non trascritti.
E’ escluso che possa rivestire la qualità di condomino colui che abbia stipulato soltanto un contratto preliminare di vendita, in quanto detto atto non ha effetti traslativi della proprietà.
Tutti i condomini hanno diritto di essere convocati pur se, in mancanza di attribuzioni di quote millesimali alle uu.ii., non sussiste il loro obbligo nella ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento di beni comuni.
L’autonomia privata può escludere un condomino dalla comproprietà delle parti comuni (art. 1117, co. 1°, c.c.) o dall’obbligo di contribuire alle spese (art.1123, co. 1°, c.c.), ma non può eliminare la sua già acquisita qualità di condomino.
In altri termini, la mancata attribuzione di una quota millesimale ad alcune uu.ii., se vale ad escludere la partecipazione dei relativi proprietari alla ripartizione delle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni, non esclude anche la loro qualità di condomini, e dunque il loro diritto di partecipare, e di essere invitati, alle assemblee condominiali.
Vanno convocati tutti i condomini, anche in caso di comproprietà della stessa u.i..
Se, per esempio, un appartamento è di proprietà di più persone, per esempio 5, vanno convocate tutte le 5 persone, soprattutto quando non risiedano nello stesso condominio, ma abbiano separata residenza.
Ancora, se l’u.i. è in comunione tra marito e moglie vanno convocati sempre entrambi, soprattutto quando risulti l’eventuale separazione legale o il divorzio tra i due.
Nel caso in cui la proprietà spetti invece ad una società, di persone (semplice, s.a.s. ovvero s.n.c.) ovvero di capitali (spa, s.r.l. o in accomandita per azioni, ovvero cooperativa), la convocazione deve essere inviata alla società stessa presso la sede legale, ovvero anche (ipotesi questa residuale) presso la residenza del suo legale rappresentante p.t. (il che presuppone che se ne abbia conoscenza, specificando che lo si invita quale legale rappresentante della società (cioè, bisogna sempre convocare la società, non personalmente chi la rappresenta).
(7 m.ti w-l)
Maggiorazione spese utilizzo scale ed ascensori per presenza uffici in condominio? All’unanimità si può fare ciò? Per unanimità s’intende che devono risultare presenti tutti i condomini anche per delega e nessuno assente?
Egr. Associato,
si può solo all’unanimità, nel senso che tutti i condomini, anche quelli presenti a mezzo delega, nessuno escluso, devono approvarla.
In primis, quelli che dovrebbero avere un aumento di spese perché titolati degli uffici.
saluti
TEAMACAI