I rumori molesti, in specie nelle ore notturne, come trascinare mobili, camminare con i tacchi, tenere la musica o il televisore ad alto volume, martellare i muri, ecc., provenienti da un appartamento sito all’interno di uno stabile condominiale possono integrare la nozione di ‘disturbo’ di cui all’art. 659 c.p. (disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone).
Ma ciò solo nel caso in cui siano di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso.
I rumori “intollerabili” devono avere l’attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità che è il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice dell’articolo 659 c.p..
In sostanza per la configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi.
In definitiva, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati debbono incidere sulla tranquillità pubblica di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità di essere sentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune di esse se ne possano lamentare, sicché il reato non sussiste allorquando i rumori rechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio ovvero nelle zone circostanti, in quanto in tale ipotesi non si produce il disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, per cui un fatto del genere può costituire illecito civile, ma non penale (Cass. 12 dicembre 1997, n. 1406; Cass. 11 luglio 2012, n 27625; Cass. 5 febbraio 1998, n.1406; Tribunale Genova, 21 gennaio 2011, n.141).
(3,5 m.ti w-l)
Salve a voi tutti dell’associazione ACAI, ho letto l’interessante articolo sul disturbo di alcuni inquilini in ore notturne e/o pomeridiane.
Volevo chiedervi ciò: nel piano sopra casa di un amico, c’è una coppia di anziani in affitto che il pomeriggio e la notte crea rumori fastidiosi, dove si sentono rumori di tacchi e spostamenti di mobili.
Cosa si può fare? L’amm.re di quel palazzo può chiedere la rescissione del contratto d’affitto al proprietario dell’immobile? O C’è un’altra ipotesi da pensare per accertarsi che ciò finisca?
Il proprietario dell’immobile è stato avvisato dall’amm.re di ciò, ma se nè “lavato le mani”, ritenendo di non poter fare niente a proposito.
In attesa di una vostra risposta, porgo distinti saluti.
Egr. Utente,
a meno che il regolamento di condominio non dica nulla al riguardo, l’amm.re non può fare nulla, né è di sua competenza.
Se i rumori sono molto fastidiosi, superato un certo limite (di durata ed intensità) chi li subisce può far valere i propri diritti in sede giudiziaria. Ma prima ancora, sarebbe opportuno informare di ciò il proprietario dell’appartamento in locazione, che dovrebbe richiamare i propri inquilini. Il danno che il rumore crea può essere notevole, anche in senso di danno morale. Dovrà quindi rivolgersi ad un avvocato che valuterà se ci sono i presupposti per una sua tutela giudiziaria.
saluti
TEACAI