MORTE DEL CONDOMINO ED ACCETTAZIONE DI EREDITA’

La mera ricezione di comunicazioni destinate ai condòmini e la qualificazione contenuta in un elaborato peritale depositato in una procedura esecutiva avviata nei confronti del de cuius non costituiscono atti del chiamato all’eredità, mentre il pagamento del debito ereditario, sebbene sia un atto del chiamato, non postula necessariamente la volontà di accettare l’eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, giacché la legge ammette l’adempimento dell’obbligo del terzo (art. 1180 c.c.). Da tali atti, quindi, non può inferirsi l’accettazione tacita dell’eredità.

Questa la massima di cui alla Cass. n.5995/2020 che conferma le sentenze di merito, rigettando così la domanda di pagamento avanzata dal condominio ai chiamati all’eredità di cui non è provata la relativa accettazione.

La sentenza affronta quindi una delle più importanti problematiche condominiali, risolvendola giustamente nel modo di cui innanzi.

La sentenza integrale può essere letta qui.

(3 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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Commenti

  1. Gabriella Lippi says

    Gentile Avv. Corona, avrei un dubbio da dipanare rispetto ad una richiesta che mi è arrivata con PEC dall’avvocato di una signora a cui è deceduto il marito che, era l’unico proprietario di un appartamento in un condominio che amministro. L’avvocato della signora mi richiede di fare pervenire alla sua PEC tutta la corrispondenza condominiale nell’ interesse degli eredi del defunto. A questo punto la domanda è: sono tenuta ad ottemperare alla sua richiesta di inviare tutta la corrispondenza condominiale alla sua PEC oppure, devo attenermi a quanto previsto dal c.c. e quindi per il momento mandare tutta la documentazione condominiale all’unico indirizzo di cui sono a conoscenza e quindi al domicilio della moglie che, presumibilmente è anche una degli eredi? Premetto che la moglie una settimana prima di farmi contattare dal suo avvocato, ha rifiutato una raccomandata che ho inviato al suo domicilio. Grazie, Gabriella Lippi

  2. teamACAI says

    Gentile Associata,
    dal tenore della tua direi che non si sa se i chiamati all’eredità abbiano o meno accettato l’eredità stessa, anche se posso ragionevolmente escluderlo vista la recente dipartita del condomino; in ogni caso, anche i chiamati alla eredità possono domiciliare tutta la corrispondenza presso una persona, che in questo caso è un avvocato, cui io chiederei la dimostrazione della elezione di domicilio presso di lui sottoscritta dai medesimi chiamati (o eredi, se hanno già accettato); e tanto anche al fine di preservare la privacy dei condomini tutti. Pertanto, io prenderei buona nota della richiesta proveniente dal collega avvocato subordinatamente all’inoltro, da parte sua, di documentazione sottoscritta da parte degli interessati che eleggono domicilio presso di lui per ogni futura comunicazione condominiale, come da richiesta che devi immediatamente avanzare.
    Solo in tal modo il collega può ritenersi autorizzato a ricevere tali documenti, giustificando i suoi poteri e la sua richiesta.
    saluti
    avv. Danilo Corona

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