L’amm.re non è un capro espiatorio, e la sua responsabilità penale per il caso di lesioni occorse al dipendente di una ditta in cantiere appaltato non è automatica, ma legata al rispetto o meno di requisiti imposti dalla legge.
Si tratta di considerazioni che appaiono lacunose e carenti, in quanto non prendono in considerazione la possibilità che la fattispecie rientrasse nell’ipotesi del cantiere “la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari”, ove la valutazione di idoneità tecnicoprofessionale demandata al committente si considera soddisfatta mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII (vedi art. 90, comma 9, lett. a-, d.lgs. 81/2008).
…. in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 37761 del 20/03/2019, Andrei, Rv. 27700801; vedi anche Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 26497501).
Sul punto della non idoneità dell’impresa, pertanto, l’insegnamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, è nel senso che per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio sul lavoro, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201).
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il Presidente di Acai
avv. Alessandra Leone
Buonasera. Avrei delle domande da porVi. In un condominio devono effettuare dei lavori importanti. Ora, la ditta che ha vinto l’appalto ha presentato una comunicazione scritta all’amministratore in cui dichiara che essa non ha ottenuto la fideiussione dalla propria banca. Però essa si è impegnata a cercare altra soluzione che consiste in una polizza assicurativa presso un’assicurazione svizzera. Si chiede ai condomini di firmarla per poi poter procedere alla sua convalida e iniziare i lavori. Nella polizza è scritto tutto molto piccolo che è quasi impossibile leggere. Inoltre si parla di eventuale ipoteca a carico dei condomini qualora diventassero insolventi. Le mie domande sono: è lecita questa fideiussione? E’ lecita l’assicurazione presso un ente assicurativo in sostituzione della fideiussione? E l’ipoteca? I condomini devono per forza firmare? Grazie per la cortese attenzione e in attesa di una Vostra risposta distintamente Vi saluto.
Stimata Associata,
la fideiussione è una cosa, la polizza assicurativa un’altra; con la fideiussione il condominio viene garantito dall’inadempienza dell’appaltatore, con la polizza assicurativa invece, da quel che capisco io, è l’appaltatore ad essere garantito dall’inadempimento del condominio, tant’è che l’ipoteca è a vs. carico.
Ciò almeno fino a quando non dovessi leggere integralmente la documentazione di che trattasi.
Ciò posto, è evidente che si tratti di cosa diversa, per cui non v’è evidentemente obbligo di sottoscrizione da parte del condominio.
Migliori Saluti
avv. Danilo Corona