LA RICHIESTA DI ESAMINARE I DOCUMENTI NON TROVA LIMITI TEMPORALI

Non e’ ostativa alla corretta gestione amministrativa la richiesta di poter visionare i documenti giunta il giorno prima dell’assemblea.

E’ questo il giusto principio espresso dalla Cass. 4445/2020.

Il caso: un condomino, regolarmente convocato per l’assemblea condominiale del 4/5.11.2010 con raccomandata semplice inviata dall’amministratore in data 22.10.2010, trasmetteva all’amministratore richiesta scritta di visionare i documenti condominiali con lettera inviata solo in data 3.11.2010, quindi a ridosso dell’assemblea. Impugnava pertanto la delibera assembleare lamentando la violazione del proprio diritto di esaminare la documentazione contabile, posta a fondamento dell’adottata delibera di approvazione del consuntivo dell’anno 2009 con relativo riparto e del bilancio preventivo dell’anno 2010 con relativo riparto.

I giudici del merito rigettavano l’impugnazione.

In particolare, la Corte di Appello rilevava che le date così come sopra riportate fossero, “di per se stesse”, incompatibili con il diritto del condomino di esaminare la documentazione contabile prima della stessa seduta assembleare; osservava pertanto che i tempi della richiesta non permettessero la visione dei documenti contabili prima dell’assemblea e che l’accoglimento della richiesta medesima avrebbe di certo ostacolato l’attività di amministrazione comportando il rinvio dell’assemblea stessa. Mentre sarebbe stato opportuno che il condòmino avesse formulato per tempo detta richiesta e non avesse aspettato la convocazione dell’assemblea per consultare i documenti.

Di diverso avviso la Cassazione, che così motiva:

… la Corte di merito non ha trascurato l’affermazione di questa Corte di legittimità, per la quale «il condomino ha senz’altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati. Con il che, deve ritenersi che a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un’assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l’onere della prova [che nella specie non risulta assolto] della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull’amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all’azione del condomino dissenziente» (Cass. n. 19210 del 2011, cit.; conf. Cass. n.19800 del 2014; Cass. 19799 del 2014).

In altre parole, l’amm.re deve disporre di una organizzazione tale da poter soddisfare in ogni momento la richiesta di accesso agli atti. La questione oggi davvero non si pone più, perché il riformato art.1130 bis c.c. espressamente riconosce oggi il diritto di accesso in ogni momento da parte del condòmino.

(8 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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