La giurisprudenza di merito torna ad occuparsi della questione della validità della convocazione a mezzo email semplice, e lo fa con una pronuncia destinata a creare scompiglio e confusione in materia.
Il riferimento va alla pronuncia resa dalla Corte di Appello di Brescia, n.4 del 3-1-2019, che condividiamo qui sotto con tutti i nostri associati.
La sentenza pare porsi in contrasto con altra pronuncia resa dal Tribunale di Genova, la n.3350/2014, che abbiamo commentato qui.
Ordunque, la Corte di Appello, che pure ha ricordato che solo la PEC è equipollente alla raccomandata perché rilascia al mittente un messaggio di accettazione e consegna, tuttavia conclude per la validità della semplice convocazione a mezzo email perché richiesta dallo stesso condòmino destinatario, che aveva indicato un indirizzo email non pec, ma -per l’appunto- semplice.
Il problema dell’arresto è l’uso sibillino delle parole usate, perché non è dato capire se comunque la convocazione aveva raggiunto il suo scopo e si trattava solo di una questione formale (cioè, sono stato convocato ma non nella giusta forma, perché non con pec, ma con semplice email), oppure se si trattava anche di sostanza (cioè, non ho ricevuto la convocazione perché inviatami con semplice email su altra semplice email, ovvero a mezzo pec su semplice email).
Solo nel primo caso la sentenza sarebbe certamente corretta, perché nel secondo caso comunque non si avrebbe una valida convocazione perché mai giunta al destinatario di cui, semmai, andrebbe valutata la sola responsabilità per la indicazione fornita e per le conseguenze che ne deriverebbero dall’annullamento della delibera, ma di certo non si può considerare convocato uno che non ha mai avuto la convocazione.
La sentenza integrale è visionabile qui.
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(5 m.ti w-l)
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