E’ applicabile la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria «nei giorni ed orari in cui è prevista l’assemblea del Condominio, in prima ed in seconda convocazione, permanendovi per tutta la durata dell’assemblea».
Tale misura può essere disposta in relazione imputazione del reato di violenza privata a chi durante l’assemblea condominiale, con violenza (che può anche consistere nel tentativo di colpire con un pugno l’amministratore e attingendo con un calcio il condomino) e minacce (che possono consistere, tra l’altro, nel prospettare che in occasione della successiva riunione condominiale avrebbe tenuto un comportamento ancora più minaccioso e violento), costringe l’amministratore e gli altri condomini a tollerare il mancato, regolare svolgimento dell’assemblea, non facendo deliberare anche in merito all’azione giudiziaria promossa nei confronti dell’indagato per debiti nei confronti del condominio.
Si tratta di principi di buon senso, che hanno portato la Cassazione penale a confermare il provvedimento adottato dal G.I.P. con la sentenza 2975/2019, il cui integrale contenuto è visionabile qui.
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