IL TAGLIO DI TRAVI PORTANTI DEL LASTRICO, OPERATO DA UN CONDOMINO, E’ LEGITTIMO SE ….

Non si può impedire al condomino dell’ultimo piano che ha l’uso esclusivo del lastrico solare di praticare un’apertura per collegare l’appartamento e il solaio, anche se l’intervento comporta il taglio di travi portanti del tetto. A meno che, beninteso, i lavori non creino problemi di statica all’edificio.

In tal caso, si deve però solo verificare se dopo i lavori è garantita la funzione di copertura e protezione delle strutture sottostanti.

È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n.6253 del 10 marzo 2017.

Il caso: un condomino realizzava un’apertura nel soffitto del suo appartamento per accedere direttamente al sovrastante lastrico solare, con funzione di copertura di parte del fabbricato, ed in suo uso esclusivo. Per consentire uno stabile collegamento tra alloggio e lastrico solare proteggeva l’apertura così realizzata con una bussola in vetro.

La questione della legittimità di tale opera giunge all’attenzione della Suprema Corte la quale, nel ricordare che: a) il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene. (Sent. n.14107 del 03/08/2012; b) Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può effettuarne la paqiale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali possibilità di farne uso. (Ord.n. 2500 del 04/ 02/ 2013)”, e che comunque nel caso de quo il condominio era di pure usuario esclusivo del lastrico, non può che derivarne la legittimità dell’intervento, fermo restando la salvaguardia della staticità, non comportando il solo taglio delle travi l’alterazione della cosa comune che ne impedisce l’uso ex articolo 1102 Cc.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(6 m.ti w-l)

TEAMACAI

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