E’ REATO MUTARE LA DESTINAZIONE SENZA PERMESSO

Mutare la destinazione d’uso di un locale in assenza di titoli amministrativi costituisce reato.

A ribadirlo la Cassazione, con recente sentenza.

Il caso: L’immobile di proprietà di un condomino, nato come sottotetto in un condominio, a seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale era risultato suddiviso in più ambienti (compreso il bagno), giusta una parete in cartongesso, arredato, munito di radiatori, di prese per corrente, televisive e punti luce, nonché di porta blindata e videocitofono. Elementi oggettivi in forza dei quali la sentenza ha riconosciuto l’avvenuto mutamento della destinazione d’uso e, pertanto, la violazione dell’art. 44, lett. b) contestato. Elemento soggettivo del reato è dato dall’interesse ad intervenire sull’immobile nei termini suddetti, sì da aumentarne il valore commerciale.

I giudici del merito, in entrambi i gradi, rilevano l’esistenza della contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannano il condomino alla pena di 10 giorni di arresto e 5.600,00 euro di ammenda, per aver aver effettuato – in assenza di permesso di costruire – la modifica della destinazione d’uso di un locale qualificato come spazio di servizio, trasformandolo in appartamento.

La sentenza viene quindi pedissequamente confermata dalla cassazione.

Il testo integrale del provvedimento giudiziario della Suprema Corte è consultabile qui.

(4 m.ti w-l)

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