Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 16 maggio 2014, ha ritenuto legittima la procedura di pignoramento presso terzi del conto corrente condominiale, avviata dal creditore del Condominio.
Le somme versate sul conto costituirebbero un “patrimonio condominiale” distinto da quello dei singoli condomini, direttamente aggredibile dai creditori del Condominio.
La decisione si segnala per essere la prima ad affrontare il tema della pignorabilità del conto corrente condominiale, reso obbligatorio dalla legge di riforma del condominio.
Subito dopo, in termini più o meno simili, si è pronunciato il Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 maggio 2014.
Sullo sfondo rimane il dibattito sulla natura giuridica del Condominio e del possibile riconoscimento di una soggettività giuridica/autonomia patrimoniale dello stesso distinta dai singoli condomini.
È noto l’orientamento giurisprudenziale dominante, che definisce il condominio “un semplice ente di gestione privo di personalità giuridica propria”, che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.
Non manca chi ritiene corretto riconoscere al Condominio una qualche forma di autonomia, almeno a livello di centro di imputazione giuridica, considerato che il Condominio (in persona dell’amministratore) intrattiene tutta una serie di rapporti con soggetti terzi e con gli stessi condomini.
Le pronunce in commento si pongono nel solco di questo secondo filone critico.
Pur ribadendo la sostanziale assenza in capo al Condominio di qualunque soggettività e/o imputabilità patrimoniale, per i tribunali è innegabile che, nelle ipotesi come quella in esame, in cui la gestione è effettiva, il condominio si atteggi quanto meno quale “centro autonomo di imputazione di posizioni giuridiche”.
In particolare, nei casi in cui è costituito un patrimonio (nella specie, un conto corrente condominiale) intestato formalmente all’ente di gestione/condominio, si realizza una forma di autonomia patrimoniale derivante proprio dalle attività di gestione che, per ciò solo, determina l’imputabilità della titolarità di essi in capo esclusivamente al condominio.
Ne consegue che, dal momento in cui le somme esistenti su detto conto sono intestate formalmente al Condominio – che può disporne solo sulla base delle decisioni adottate dall’assemblea – esse devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini.
I creditori del condominio possono soddisfarsi direttamente sul conto corrente condominiale.
Le somme versate sul conto, dunque, non apparterrebbero più ai singoli condomini, ma al Condominio/ente di gestione unitariamente inteso.
A dette somme viene impresso un vincolo di destinazione che, al pari delle parti comuni dell’edificio, determina la rottura del legame giuridico tra singoli condomini e Condominio.
Ne consegue la pignorabilità del conto corrente condominiale da parte dei creditori del Condominio: le somme versate formerebbero un “patrimonio condominiale”, direttamente aggredibile dai creditori del condominio ex art. 2741 c.c.
L’iter argomentativo dei citati tribunali suscitano qualche perplessità.
il Condominio, giuridicamente parlando non ha alcuna soggettività giuridica, né possiede autonomia patrimoniale propria; lo stesso amministratore rappresenta i singoli condomini, non il Condominio.
Lo affermano le Sezioni Unite (sentenza n. 9148/2008) e la riforma del 2012 non sembra aver introdotto elementi di novità.
Ed allora: se il condominio non è soggetto giuridicamente autonomo, il denaro presente sul conto corrente condominiale è dei condomini, tant’è che, nel caso di sottrazione da parte dell’amministratore, persona offesa dal reato non è il Condominio, ma i singoli condomini, gli unici legittimati a sporgere querela.
Ragionando in questi termini, consentire al creditore di pignorare il conto corrente condominiale significa consentirgli di aggredire il patrimonio dei singoli condomini, compresi quelli in regola con i pagamenti dei contributi condominiali, in violazione di quanto previsto dall’art. 63, comma 3, disp. att. c.c.
Sembrerebbe allora più corretto, in prima battuta, consentire il pignoramento delle sole somme, presenti nel conto condominiale, riferibili ai condomini morosi.
Non rimane che verificare se l’interpretazione fornita dai suddetti Tribunali troverà ulteriore seguito in giurisprudenza.
SCARICA ORDINANZA TRIBUNALE MILANO 27 maggio 2014
SCARICA ORDINANZA TRIBUNALE REGGIO EMILIA 16 maggio 2014
(12 m.ti w-l)